Regolamento Dichiarazione Temporaneamente Sostitutiva

II presente regolamento, ai sensi dell’art.3 della legge 4 gennaio 1968 n.15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall’interessato e autenticato con le modalità di cui all’art. 20 della stessa legge.
Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

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regolamento in materia di dichiarazione temporaneamente sostitutiva

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