Le Nuove disposizioni del DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Le Nuove disposizioni del DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Le Nuove disposizioni del DECRETO-convertito1

Il decreto legge ha stabilito che dal 24 dicembre al 06 gennaio 2021 l’Italia sarà:
1. zona Rossa nei giorni festivi e prefestivi : sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
2. zona arancione nei giorni lavorativi. sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni ( art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020)

In sintesi:
 dal 21 dicembre al 6 gennaio è Vietato ogni spostamento tra regioni e da e per le province autonome di Trento e Bolzano, compresi quelli per
raggiungere le seconde case fuori regione  durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020

Zona Rossa :
– 24,25,26,27,2 31 dicembre 2020;
– 1,2,3,5,6 gennaio 2021

Spostamenti:
 sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità;
 sono consentiti dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti massimo 2 persone (i figli minori di 14 anni , le persone con disabilità e conviventi non
autosufficienti sono esclusi dal conteggio )
 È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto (art. 3 lettera a) dpcm 3 dicembre ’20);
Attività Produttive/Commerciali
1. Attività commerciali (con allegato 23 al DPCM del 3 dicembre ’20)
 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al dpcm del 3 dicembre ’20, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff).
 Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
 Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
2. Bar/ristoranti e similari
 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Zona Arancione :
– 28,29,30 dicembre ’20
– 4 gennaio 2021.

Spostamenti
 Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
 Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

Attività Produttive/Commerciali
1. Attività commerciali
Sono aperte fino alle ore 21

2. Bar/ristoranti e similari
 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,
 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.